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Il commento legale. Separazione e divorzio, rischia il carcere chi non versa l'assegno di mantenimento ad ex e figli

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Il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il nuovo articolo 570-bis del codice penale con il quale il legislatore ha inteso ampliare una maggiore tutela penale rispetto al pagamento dell’assegno di mantenimento. Premettendo che il diritto al mantenimento reciproco dei coniugi trova la sua ratio nel dovere di assistenza morale e materiale posto a carico di ciascuno di essi già in costanza di matrimonio, è ormai ampiamente consolidato che nei casi di separazione, consensuale o giudiziale che sia, permanga l’obbligo per il coniuge economicamente più forte di provvedere al sostentamento del coniuge economicamente più debole nonchè privo di mezzi adeguati al proprio sostentamento. Ed anche a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, quindi in caso di divorzio, la legge prevede che possa essere riconosciuto un assegno di mantenimento cosiddetto “divorzile” al mero fine assistenziale nei confronti del coniuge più bisognoso e, per l’erogazione di esso, presupposto fondamentale è l’oggettiva ed effettiva incapacità del coniuge beneficiario di potersi procurare i mezzi necessari alla propria sopravvivenza (ad es. a causa di impossibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro, inidoneità al lavoro, ecc.).
MANCATO VERSAMENTO: MAGGIORI TUTELE PREVISTE DALL'ART. 570 BIS DEL CODICE PENALE
Essendo dunque il versamento del contributo al mantenimento una vera e propria obbligazione, va da sé che il nostro ordinamento abbia previsto vari strumenti coercitivi nei confronti del coniuge obbligato che si sottrae a questo dovere. Dal punto di vista strettamente civilistico il mancato versamento del mantenimento può configurare in primis un illecito civile per cui il legislatore ha previsto specifici strumenti civili a disposizione del beneficiario dell’assegno quali l’ordine di pagamento diretto ed il sequestro ai sensi dell’art.156 sesto comma del codice civile. Tale inadempimento può configurarsi altresì come un vero e proprio reato ai sensi dell’art. 570 c.p. (per violazione degli obblighi di assistenza familiare) e del nuovo art. 570 bis del codice penale. Ma vediamo cosa cambia in concreto rispetto alla precedente disciplina : il nuovo art. 570 bis del codice penale entra in gioco nei casi di “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” ampliando di fatto le tutele già previste dall’art. 570 c.p. e disponendo che le pene da questo contemplate (ossia la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1032 euro) si applichino anche al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto. E ciò sia in caso di separazione o divorzio che in caso di nullità del matrimonio nonchè quando si vìolino gli obbligi di natura economica in materia di affidamento condiviso dei figli e separazione dei coniugi.
IL LEGISLATORE SPECIFICHI SULLE UNIONI CIVILI E SULLE SPESE STRAORDINARIE
In pratica, dunque, mentre con il semplice 570 commetteva reato soltanto il genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza (cibo, vestiti e abitazione) ai propri discendenti, generalmente quindi ai propri figli, adesso con l’entrata in vigore del nuovo 570 bis soggiace alle stesse pene anche chi decide, ad esempio, arbitrariamente di versare solo una parte parziale dell’importo previsto per l’assegno di mantenimento sia ai figli che all’ex coniuge, oppure chi non versa l’assegno con regolarità. Di conseguenza adesso sarà molto più rischioso trasgredire i propri obbligi e ben più difficoltoso dimostrare in giudizio l’effettiva impossibilità oggettiva che possa motivare una simile inosservanza in capo all’ex coniuge obbligato. Unico neo di questa importante novità legislativa consiste nella mancata specificazione che la norma si riferisca o meno anche alle recenti unioni civili e al mancato contributo versato per quanto concerne le spese straordinarie dei figli (spese sanitarie, sportive, ludiche, ecc..); ci si auspica quindi che il legislatore effettui una modifica in tal senso dell’art.570 bis al fine di ottenere una tutela penale a 360 gradi.
Redazione Eco dello Jonio
Autore: Redazione Eco dello Jonio

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